Per le spese inerenti al compimento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei reintegri di cui alla presente legge, agli enti incaricati delle operazioni medesime e' attribuito un compenso per rimborso spese, nella misura che sara' stabilita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e che comunque non potra' essere superiore al 5% dell'ammontare delle somme liquidate.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art16 · fonte del testo