Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonche' quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformita' a quanto stabilito nei successivi articoli.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art2 · fonte del testo