Al personale di cui all'articolo 3 compete l'indennita' di anzianita' o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianita' di servizio maturata presso l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione. A tal fine gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno, ciascuno per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al comma 1. L'ente di destinazione provvedera' a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo dell'indennita' di anzianita' o equivalente secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo al personale interessato l'eventuale eccedenza rispetto all'importo versato ai sensi del comma 2. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liqidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 3, gli enti di destinazione riceveranno dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 2.

Testo vigente dal 14 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;482~art7 · fonte su Normattiva