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[1]Tutte le nomine degli insegnanti per le scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso.
[2]Da questa regola non sara' lecito derogare, se non nei casi riconosciuti volta per volta dall'Ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del Comune di nominarlo o per esito sfavorevole del concorso bandito o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico.
[3]In quest'ultimo caso, ove il Comune non provveda entro 15 giorni da quello in cui la vacanza si e' verificata, disporra' il Provveditore agli studi, il quale di ogni nomina di urgenza dara' notizia al Consiglio Provinciale Scolastico nella sua prima seduta.
[4]Qualunque nomina fatta senza concorso e' provvisoria e non puo' avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedere: col chiudersi di questo il maestro s'intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
