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[1]L'aumento del decimo concesso dal Comune al maestro con l'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento.

[2]Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-02-19;45~art10 · fonte del testo

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