Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuna classe con un solo maestro potra' avere piu' di settanta allievi.

[2]Quando, per un mese almeno, questo numero sara' oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvedera' o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

[3]Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovra' essere preposto un maestro effettivo.

[4]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 2/3/1903, n. 50 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-19;45~art11 · fonte del testo

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