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[1]Le scuole tenute da Corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, sempreche' le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti e gli insegnanti retribuiti, come i comunali.
[2]La convenzione tra i Municipi ed i Corpi morali dovra' essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
