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[1]Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari i Comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale, emettera' d'ufficio i relativi mandati, i quali saranno esigibili, non ostante l'opposizione del Comune.

[2]Se l'esattore ritardasse il pagamento, la multa del 4 per cento in cui incorre andra' a vantaggio dell'insegnante.

[3]Quando l'esattoria manchi di titolare, o sia gerita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa, il Prefetto con suo decreto ordinera' al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla provincia di ripeterne dal Comune il rimborso, insieme all'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-02-19;45~art14 · fonte del testo

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