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[1]La Direzione didattica e' obbligatoria pei Comnni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno venti classi; e' facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.
[2]La Direzione didattica obbligatoria sara' tenuta soltanto da Ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potra' essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potra' essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.
[3]Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli e per esame.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
