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[1]Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non puo' essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali nella stessa ragione di quello dei maestri.
[2]Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilita' dell'ufficio.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
