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[1]Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non puo' essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali nella stessa ragione di quello dei maestri.

[2]Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilita' dell'ufficio.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-19;45~art16 · fonte del testo

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