Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il concorso e' indetto da ciascun Comune ai posti vacanti nelle sue scuole, non piu' tardi del 15 giugno e per titoli.

[2]Se trascorso questo termine, il Comune non si e' valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indira' esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.

[3]Ai Comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale, aumentato di un decimo o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degl'insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio provinciale scolastico, e' data facolta' di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel Regolamento stesso.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-19;45~art2 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari