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[1]Il concorso e' indetto da ciascun Comune ai posti vacanti nelle sue scuole, non piu' tardi del 15 giugno e per titoli.
[2]Se trascorso questo termine, il Comune non si e' valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indira' esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.
[3]Ai Comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale, aumentato di un decimo o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degl'insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio provinciale scolastico, e' data facolta' di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel Regolamento stesso.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
