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[1]Contro le decisioni riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati e i provveditori possono ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, che provvedera' sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.
[2]Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dell'interdizione non e' ammesso ricorso che per soli motivi di legittimita'.
[3]Il ricorso dovra' essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.
[4]In caso di licenziamento, finche' non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potra' provvedere all'ufficio, pena di nullita', salvoche' in via provvisoria.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
