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[1]Gl'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.
[2]I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.
[3]Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole.
[4]Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, salvo i casi contemplati nell'articolo 21, abbiano da due anni almeno, anteriormente alla promulgazione della presente legge, esercitato lodevolmente il loro ufficio.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
