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[1]Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo secondo, titolo quinto, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno derogato ad alcune delle disposizioni del detto capitolo, non che a promulgare un Regolamento per l'attuazione e l'applicazione del detto testo unico, nel quale siano anche stabilite le norme pei trasferimenti da scuola a scuola dello stesso Comune, per gli avanzamenti, pei collocamenti in aspettativa a causa di salute e pei procedimenti disciplinari.
[2]Il Regolamento dovra' essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 19 febbraio 1903.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]N. NASI.
[7]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
