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[1]La Commissione giudicatrice e' sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
[2]Se il concorso e' solo per titoli, i membri della Commissione, oltre il presidente, sono quattro; se il concorso e' per titoli e per esame, possono essere anche sei.
[3]Due membri della Commissione sono sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico quando la Commissione e' di cinque, tre quando e' di sette; gli altri sono nominati dalla Giunta municipale. I commissari dovranno essere scelti tra persone idonee a norma del Regolamento.
[4]Il Comune puo' delegare direttamente al Consiglio provinciale scolastico l'esame dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per titoli e la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
