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Nessuna nomina e' valida se l'insegnante non e' fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso, e se l'atto di nomina non e' approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovra' esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degl'interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai Regolamenti speciali siano state osservate.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
