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L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso e' nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilita' salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. Provveditore degli studi. La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullita', il parere motivato del Provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata insieme all'avvenuta notifica al Consiglio provinciale scolastico; il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del Comune la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro 15 giorni.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
