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[1]Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il Consiglio comunale puo' sempre in qualunque tempo, licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:
- a)per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;
- b)per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita';
- c)per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;
- d)per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;
- e)per avere fatto, tra gli alunni, propaganda di principi contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato.
[2]La deliberazione motivata del licenziamento sara' presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sara' esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.
[3]La stessa facolta' del licenziamento e' data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.
[4]Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo invitera' ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentira' il parere dell'ispettore scolastico.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
