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Coloro che furono licenziati per le cause di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, saranno riammessi ai concorsi quando quelle cause venissero a cessare; quelli invece licenziati per altre cause potranno, secondo la gravita' del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per un tempo determinato.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
