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[1]Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso dei Comuni interessati e dell'insegnante, potra' trasferire questo da uno ad altro Comune della Provincia.
[2]L'insegnante in seguito a sua domanda e col consenso dei Comuni interessati e l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, puo' essere trasferito anche da uno ad un altro Comune di diversa Provincia.
[3]L'insegnante trasferito non perdera' i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
