Art. 2
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti alla delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni e per quanto concerne l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo vigente dal 12 luglio 1904
