Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con legge 7 luglio 1901, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Alla tabella VI:
[3]Nella parte relativa ai «disegnatori»:
[4]Disegnatori capi
[5]1ª classe 3500
[6]2ª » 3000
[7]3ª » 2500
[8]Disegnatori
[9]1ª classe 2000
[10]2ª » 1500
[11]3ª » 1200
[12]Nella parte relativa agli ufficiali di scrittura sostituire a tale denominazione quella di «ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti»:
[13]Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti
[14]1ª classe 1800
[15]2ª » 1500
[16]3ª » 1200
[17]Nella parte relativa agli «assistenti locali»:
[18]Assistenti locali
[19]1ª classe 1500
[20]2ª » 1300
[21]3ª » 1100
Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
