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[1]Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con legge 7 luglio 1901, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

[2]Alla tabella VI:

[3]Nella parte relativa ai «disegnatori»:

[4]Disegnatori capi

[5]1ª classe 3500

[6]2ª » 3000

[7]3ª » 2500

[8]Disegnatori

[9]1ª classe 2000

[10]2ª » 1500

[11]3ª » 1200

[12]Nella parte relativa agli ufficiali di scrittura sostituire a tale denominazione quella di «ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti»:

[13]Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti

[14]1ª classe 1800

[15]2ª » 1500

[16]3ª » 1200

[17]Nella parte relativa agli «assistenti locali»:

[18]Assistenti locali

[19]1ª classe 1500

[20]2ª » 1300

[21]3ª » 1100

Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-06-02;216~art1 · fonte del testo