Art. 2
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[1]Agli articoli 58, lettera i, e 67 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285, del 7 luglio 1901, e n. 303, del 21 luglio 1902, e' apportata la seguente modificazione:
[2]Alla denominazione «ufficiali di scrittura» sostituire: «ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.» Essi saranno nominati con decreto reale.
Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
