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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 150.000.000 al fine di provvedere ad opere, lavori ed acquisti urgenti ed improrogabili per la sistemazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane e delle reti telegrafiche.
[2]Tale spesa sara' ripartita come segue:
[3]L. 25.000.000 per l'esercizio 1921-922 » 50.000.000 » » 1922-923 » 50.000.000 » » 1923-924 » 25.000.000 » » 1924-925 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 dicembre 1923, n. 2739, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La spesa di L. 50,040,000 autorizzata per l'esercizio finanziario 1923-24, dall'art. 1 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, in conto del fondo di L. 150,000,000 per opere, lavori ed acquisti urgenti ed improrogabili per la sistemazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane e delle reti telegrafiche, e' aumentata di L. 7,500,000, e di pari ammontare e' diminuita la somma di L. 25,000,000 autorizzata dalla legge stessa per l'esercizio finanziario 1924-25".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009
