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[1]E' data facolta' al Governo di affidare alle Ditte prescelte per gli impianti e le forniture anche la esecuzione delle opere edilizie e stradali (edifici, canalizzazioni, manufatti) che servono per la installazione degli impianti e per la messa in opera delle forniture.
[2]Tale provvedimento e' da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 29 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
