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[1]E' data facolta' al Governo di affidare alle Ditte prescelte per gli impianti e le forniture anche la esecuzione delle opere edilizie e stradali (edifici, canalizzazioni, manufatti) che servono per la installazione degli impianti e per la messa in opera delle forniture.

[2]Tale provvedimento e' da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 29 agosto 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1133~art2 · fonte del testo

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