[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
[2]
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La spesa di lire 1,400,000, necessaria per tale acquisto, sara' ripartita in dieci esercizi a cominciare dal 1901-1902.
tolto: Per annue lire 40,000 tale spesa gravera' sul complessivo fondo iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, a mente dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.
tolto: Per le rimanenti annue lire 100,000 verra' iscritto uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio a cominciare dall'esercizio 1901-1902. Tale stanziamento non verra' piu' riprodotto a partire da quell'esercizio in cui nella parte ordinaria del bilancio stesso sara' stanziato un fondo per acquisti di opere d'arte, in aggiunta a quello di cui nell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, e da allora la spesa annua di lire 100,000 gravera' su questo nuovo fondo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:1901-06-09;203~approvazione-art2 · fonte del testo
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