Art. 2 (Approvazione)
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[1]La spesa di lire 1,400,000, necessaria per tale acquisto, sara' ripartita in dieci esercizi a cominciare dal 1901-1902.
[2]Per annue lire 40,000 tale spesa gravera' sul complessivo fondo iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, a mente dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.
[3]Per le rimanenti annue lire 100,000 verra' iscritto uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio a cominciare dall'esercizio 1901-1902. Tale stanziamento non verra' piu' riprodotto a partire da quell'esercizio in cui nella parte ordinaria del bilancio stesso sara' stanziato un fondo per acquisti di opere d'arte, in aggiunta a quello di cui nell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, e da allora la spesa annua di lire 100,000 gravera' su questo nuovo fondo.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 9 giugno 1901.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]N. Nasi.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
