Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. 700 parole tolte, 23 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: ISTROMENTO di vendita del Museo Boncompagni-Ludovisi fatto da S. E. il principe don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi allo Stato.aggiunto: Convenzione-art. 1
tolto: Regnando Sua Maesta'
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: L'anno millenovecento (1900) il giorno 21 dicembre in Roma nella sede del Ministero della Pubblica Istruzione in piazza della Minerva.
tolto: Per l'articolo 4 della legge 20 giugno 1871, n. 286, abolitiva dei fidecommessi nella provincia di Roma, le gallerie, le biblioteche, ed altre collezioni d'arte o d'antichita' dovevano rimanere indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi od aventi causa, finche' non fosse per legge speciale altrimenti provveduto.
tolto: Piu' tardi la legge dell'8 luglio 1883, n. 1461, col suo articolo primo statui' che la predetta disposizione cessasse di avere effetto solo in quanto i diritti sulle collezioni ivi contemplate, si trasferissero allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, a Istituti o altri Enti morali nazionali laici, obbligati poi a conservare le collezioni stesse ad uso del pubblico.
tolto: Fra le collezioni di simile natura, soggette al vincolo fidecommissario, evvi il Museo Boncompagni-Ludovisi, ora collocato in via Veneto nel palazzo gia' di proprieta' del principe di Piombino, il quale Museo formava parte dei beni costituenti il patrimonio della primogenitura eretta ab antiquo dal duca Orazio e cardinale Ludovico Ludovisi, confermata e ampliata per nuova costituzione da don Luigi Boncompagni-Ludovisi, principe di Piombino, con istromento ventisette novembre milleottocentoventinove ai rogiti Gallesani notaio di Roma (registrato il 6 ottobre successivo, vol. 6°, pag. 21, con bajocchi 40, pari a lire 2,15).
tolto: Tale collezione rappresentata dalla rinnovazione ipotecaria per vincoli fidecommisari, primo ottobre milleottocentoquarantuno, vol. 7°, n. 10, per effetto della predetta legge del 1871, rimase indivisa fra il principe don Antonio Boncompagni-Ludovisi, possessore della primogenitura all'attuazione della legge stessa e il principe don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi, primo chiamato alla primogenitura medesima.
tolto: Senonche' avvenuto in seguito, e cioe' nel dieci luglio milleottoc entottantre il decesso del prelodato principe don Antonio, gli eredi, fra i quali il don Rodolfo, chiamato anche nella meta' della quota disponibile, devennero ad un atto di divisione, stipulato il tre giugno milleottocentottantacinque, a rogito del notaio Bini di Roma (registrato il 15 detto, Reg. 86, n. 11704 atti pubblici, con lire 25,206) col quale la Villa Ludovisi con tutto il Museo ivi esistente, resto' attribuita al predetto principe don Rodolfo, che da quell'epoca ne e' rimasto nel pieno e pacifico possesso.
tolto: Ora il Governo del Re, desideroso di por mano ad un assetto definitivo di tutto cio' che costituisce il patrimonio artistico nazionale, ha ravvisato opportuno di trattare col principe don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi per trovare modo onde compatibilmente alle esigenze finanziarie, assicurare alla Nazione ed al pubblico uso la parte piu' cospicua e di vera importanza monumentale non solo degli oggetti d'arte fidecommissari, ma di altri di libera proprieta' del predetto signor principe, e confortato in cio' dal voto del Consiglio di Stato e anche sentito il parere dell'Avvocatura Generale Erariale, ha conchiuso un accordo per effettuare l'acquisto, dietro adeguato compenso, sia in denaro, sia mediante speciali concessioni, da porre in essere il tutto, se ed in quanto se ne ottenga la sanzione legislativa.
tolto: Volendo percio' le parti fare risultare dell'intervenuto accordo con analoga stipulazione.
tolto: Quindi e' che:
tolto: Innanzi di Me commendatore dottore Capo Enrico, notaro di Roma, con studio in via Uffici del Vicario 18, iscritto presso il Consiglio Notarile di questo Distretto, ed assistito dagli infrascritti testimoni abili a forma di legge, sono comparsi:
tolto: Le Loro Eccellenze,
tolto: Onorevole professore commendatore Enrico Panzacchi del fu Patrizio, nato a Bologna, domiciliato in Roma, nella sua qualifica di sottosegretario di Stato al Ministero della Pubblica Istruzione;
tolto: Onorevole commendatore professore Gualtiero Danieli di Antonio, nato a Badia Polesine, domiciliato a Roma, nella sua qualifica di sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro;
tolto: Don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi, principe di Piombino, del fu Antonio, nobile patrizio romano, possidente, domiciliato a Roma nel suo palazzo in via della Scrofa;
tolto: Quali signori comparenti, maggiori di eta' ed a Me notaio noti, mediante il presente pubblico istromento, hanno stipulato e stipulano quanto appresso:
tolto: Art. 1.
tolto: Le parti contraenti approvano la premessa narrativa e vogliono che debba far parte integrante della presente dispositiva.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1901-06-09;203~art1 · fonte del testo