Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: S. E. don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi, principe di Piombino, vende, cede ed aliena irrevocabilmente ed in perpetuo a favore dello Stato italiano, rappresentato dalle LL. EE. i Ministri della Pubblica Istruzione e del Tesoro, le statue ed oggetti artistici gia' appartenerti al fidecommesso Boncompagni-Ludovisi, non che le statue ed oggetti artistici non fidecommissari, tutti indicati e descritti nella tabella, che firmata dalle parti contraenti, dai testimoni e da Me notaio, viene allegata al presente atto, sotto la lettera A e ne forma parte integrante.
tolto: Sono comprese nella vendita le are antiche, le basi e le colonne che stanno a sostegno dei singoli oggetti.aggiunto: Convenzione-art. 2
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-06-09;203~art2 · fonte del testo