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[1]La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Universita' e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:

[2]1° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859 o il corrispondente articolo 20 della legge 16 febbraio 1861;

[3]2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario di una scuola di applicazione per gl'ingegneri o in Istituti tecnici superiori, perche' potra' essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia.

Testo in vigore dal 25 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-12;253~art1 · fonte del testo

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