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Il risultato del concorso e' valido per l'Universita' e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno della deliberazione del Consiglio Superiore, di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria, sulla proposta della Facolta', alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari.
Testo in vigore dal 25 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
