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[1]Il professore straordinario e' nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sara' udita la Facolta'. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilita', che gli verra' riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio Superiore di pubblica istruzione.
[2]Per le causo che possono dar luogo a promuoverne amministrativamente la sospensione o la rimozione o il collocamento a riposo d'ufficio, troveranno applicazione anche ai professori straordinari gli articoli 106, 107, 108 e 109 della legge 13 novembre 1859, che s' intendono estesi cosi' a tutte le Universita'.
Testo in vigore dal 25 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
