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[1]I professori straordinari divenuti stabili, formano parte del corpo accademico e potranno, sulla proposta della Facolta', essere promossi ordinari nell'Universita' presso cui si trovano:

[2]1° purche' il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facolta' o per la coltura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre;

[3]2° purche' gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole d'applicazione, la loro operosita' scientifica.

[4]Il giudizio sui meriti dei candidati sara' affidato ad una Commissione nominata ai sensi del 2° comma dell'art. 2.

Testo in vigore dal 25 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-06-12;253~art5 · fonte del testo

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