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Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 19231924, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1924-25.

Testo in vigore dal 10 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;832~art25 · fonte del testo