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Le entrate e le spese, ordinarie e straordinarie, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, i resti attivi e i resti passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per lo stesso esercizio 1927-28.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-12-30;2176~art25 · fonte del testo