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[1]L'avanzo dell'esercizio 1928-29 della Azienda autonoma statale della strada, da destinarsi alla esecuzione di opere straordinarie, e' versato in conto corrente speciale, presso la Cassa depositi e prestiti, ed all'uopo e' istituto il capitolo n. 26-bis «Fondo di riserva per opere straordinarie da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti» nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

[2]I prelevamenti dal conto corrente predetto e le successive assegnazioni nel bilancio dell'Azienda stessa, per la esecuzione di opere straordinarie, saranno autorizzati, secondo il bisogno, con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

[3]Tali decreti verranno comunicati al Parlamento col rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario in cui i prelevamenti hanno effetto.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-12-22;1702~art10 · fonte del testo