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Sono convalidati i Regi decreti 10 agosto 1928, n. 2104, 27 settembre 1928, n. 2303, e 24 gennaio 1929, n. 123, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-22;1702~art12 · fonte del testo