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Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29,per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-1928, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1928-29.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-22;1702~art31 · fonte del testo