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Sono convalidati i Regi decreti 24 ottobre 1929, n. 1991, 30 dicembre 1929, n. 2362, 1° maggio 1930, nn. 536, 541 e 542, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-21;1599~art10 · fonte del testo