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Sono convalidati i Regi decreti 28 luglio 1930, n. 1930, 22 agosto 1930, n. 1273, 9 ottobre 1930, n. 1423, 6 novembre 1930, n. 1514, 24 novembre 1930, n. 1557, e 1° giugno 1931, n. 759, che autorizzano prelevazioni sul fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1764~art10 · fonte del testo