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Sono stabiliti nella somma di L. 45.149,67 i discarichi consentiti nell'esercizio 1930-31, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con decreto 23 maggio 1921, n. 827.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
