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Sono stabiliti nella somma di L. 1.803.298,96 i discarichi consentiti nell'esercizio 1931-32, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-04;11~art9 · fonte del testo