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Sono convalidati i Regi decreti 19 agosto 1932, n. 1066; 22 settembre 1932, n. 1304 e 3 aprile 1933, n. 345, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1935-04-29;573~art10 · fonte del testo