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[1]I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (art. 18)

[3]L. 7.175.873,41

[4]Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)

[5]7.980 -

[6]Somme riscosse e non versate (colonna 8) del riepilogo dell'entrata

[7]» -

[8]Residui attivi al 30 giugno 1933

[9]L. 7.183.853,41

Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-29;573~art22 · fonte del testo