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[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:
[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 19)
[3]L. 17.544.570,70
[4]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)
[5]» 8.151.963,29
[6]Residui passivi al 30 giugno 1933
[7]L. 25.696.533,99
Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
