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[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 26)

[3]L. 13.522.120,96

[4]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 28)

[5]» 7.623.859,40

[6]Residui passivi al 30 giugno 1933

[7]L. 21.145.980,36

Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-29;573~art30 · fonte del testo