Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:
[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 33)
[3]L. 2.174.623,07
[4]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)
[5]» 825.740,50
[6]Residui passivi al 30 giugno 1933
[7]L. 3.000.363,57
Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
