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[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 33)

[3]L. 2.174.623,07

[4]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)

[5]» 825.740,50

[6]Residui passivi al 30 giugno 1933

[7]L. 3.000.363,57

Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-04-29;573~art37 · fonte del testo