Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40)

[3]L. 1.996.627,21

[4]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)

[5]» 947.236,46

[6]Residui passivi al 30 giugno 1933

[7]L. 2.943.863,67

Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-04-29;573~art44 · fonte del testo