Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933, sono stabiliti nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 46)

[3]L. 92.445.754,52

[4]Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)

[5]L. 119.108.640,67

[6]Somme riscosse e non versate (colonna 8 del conto consuntivo)

[7]» -

[8]Residui attivi al 30 giugno 1933

[9]L. 211.554.395,19

Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-04-29;573~art50 · fonte del testo