Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 39) L. 4.486.483,97

[3]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 42)L. 832.668,35

[4]Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 5,319.152,82

Testo in vigore dal 5 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-01-09;92~art43 · fonte del testo